I.U.C. ANNO 2014


AGGIORNAMENTO: 02 ottobre 2014

 

I.U.C.

= IMPOSTA UNICA COMUNALE =

 

La IUC è stata istituita a partire dall’anno 2014 dall’art. 1, comma 639, della Legge 147/2013, modificato dal D.L. 16/2014 convertito con modifiche dalla L. 68/2014.

Pur se denominata “unica” è composta dei seguenti 3 tributi autonomi e distinti

I.M.U.

(IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA) 

L’IMU per l’anno 2014 ricalca quella per l’anno 2013 salvo alcune modifiche, tra le quali:

v  ABITAZIONE PRINCIPALE: esente IMU tranne le abitazioni di categoria catastale A/1, A/8 e A/9;

v  FABBRICATI RURALI STRUMENTALI ALL'ATTIVITÀ AGRICOLA: esenti IMU

v  TERRENI AGRICOLI: imposta dovuta applicando un moltiplicatore 135 (invariato) per quelli non condotti e 75 (prima era 110) per quelli condotti da coltivatori diretti o IAP iscritti nella previdenza agricola

v  FABBRICATI RURALI AD USO ABITATIVO: IMU dovuta salvo che non siano abitazione principale

MODALITÀ DI CALCOLO:

L’imposta deve essere calcolata dal contribuente.

ALIQUOTE ANNO 2014:

(approvate con D.C.C. n°43 del 26-09-2014)

Aliquota “ridotta” nella misura dello 0,40% per:

a) abitazioni principali:

- immobile iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente;

- abitazione assegnata al coniuge disposta a seguito di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione del matrimonio;

- abitazione posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da soggetto anziano o disabile che ha acquisito la residenza in istituto sanitario o di ricovero a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;

b) pertinenze dell' abitazione principale (di cui al precedente punto a) classificate nelle categorie catastali C/2, C/6, C/7 nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate.

Aliquota di base ordinaria nella misura dello 0,76%

a)               Terreni agricoli

b)               le aree edificabili;

Aliquota di base ordinaria nella misura dello 0,96% per tutte le altre categorie di fabbricati nella fattispecie per:

a) immobili ad uso abitativo che non rispondano al requisito di abitazione principale;

b) le unità immobiliari accatastate nelle categorie catastali C/2, C/6, C/7 che non rispondono al requisito di pertinenza dell'abitazione principale;

c) le unità immobiliari classificate nelle categorie catastali C/1 (negozi e botteghe) e C/3  laboratori per arti e mestieri) e per gli altri immobili classificati nella categoria C;

d) le unità immobiliari classificate nella categoria catastale A/10 (uffici e studi privati).

e) tutte le unità immobiliari ad uso non abitativo classificate nelle categorie D 

 

TERMINE PER IL VERSAMENTO:

v  Acconto (50%): 16 giugno 2014

v  Saldo (50%): 16 dicembre 2014

MODALITÀ DI VERSAMENTO:

Tramite mod. F24

CODICI CATASTALE COMUNE:

B439

CODICI TRIBUTO IMU:

(invariati rispetto all’anno 2013)

3914    IMU sui terreni – quota COMUNE

3916    IMU aree edificabili – quota COMUNE

3918    IMU altri fabbricati – quota COMUNE

3925  IMU fabbricati uso produttivo (cat. catastale D) – quota STAO aliquota 0,76%

3930 IMU fabbricati uso produttivo (cat. catastale D) – quota COMUNE eccedente aliquota 0,76% (0,20%)

SITO PER CALCOLO ON - LINE  http://www.riscotel.it/portale/index.php 

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T.A.S.I.

(TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI)

Presupposto impositivo è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo, di fabbricati, compresa l’abitazione principale, e di aree edificabili (esclusi terreni agricoli).

MODALITÀ DI CALCOLO:

l’imposta deve essere calcolata dal contribuente, in base a quanto stabilito dal Regolamento Comunale (vedasi allegati)

Per gli immobili occupati da soggetti diversi dal proprietario o titolare di altro diritto reale, l’imposta è dovuta nella misura del 20% dall’occupante e per la differenza dal proprietario o titolare di altro diritto reale di godimento.

La base imponibile è la stessa dell’IMU.

ALIQUOTA:

Si applica l’1 per mille

TERMINE PER IL VERSAMENTO:

Saldo: 16 dicembre 2014 

MODALITÀ DI VERSAMENTO:

tramite mod. F24

IMPORTO MINIMO DA VERSARE:

€ 2,00

CODICI CATASTALE COMUNE:

B439

CODICI TRIBUTO:

3958    TASI su abitazione principale e pertinenze

3959    TASI su fabbricati rurali ad uso strumentale

3960    TASI sulle aree fabbricabili

3961    TASI sugli altri fabbricati

SITO PER CALCOLO ON - LINE  http://www.riscotel.it/portale/index.php 

 

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T.A.R.I.

(TASSA SUI RIFIUTI)

Il corrispettivo TARI è gestito dal Comune di Calvatone che provvederà ad inviare i moduli di pagamento precompilati ai contribuenti:

TERMINE PER IL VERSAMENTO:

v  Acconto: 16 giugno 2014 (calcolato su base TARES anno 2013)

v  Saldo: 16 dicembre 2014

 

 

 

 




Documenti

Collegamenti

  [1] http://comune.calvatone.cr.it/module-mContent-get_file-id_document-330.phtml
  [2] http://comune.calvatone.cr.it/module-mContent-get_file-id_document-331.phtml
  [3] http://comune.calvatone.cr.it/module-mContent-get_file-id_document-332.phtml
  [4] http://comune.calvatone.cr.it/module-mContent-get_file-id_document-346.phtml
  [5] http://comune.calvatone.cr.it/module-mContent-get_file-id_document-347.phtml
  [6] http://comune.calvatone.cr.it/module-mContent-get_file-id_document-349.phtml